Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'importo da versare è corrisposto in base ad una tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/1999 ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani." Regolamento che prevede, per le utenze domestiche, che il tributo sia commisurato oltre che alla superficie occupata anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
Le tariffe del tributo sono state determinate unitamente al piano economico-finanziario del servizio rifiuti ed al regolamento del tributo, sulla base dei parametri previsti dal citato D.P.R. n. 158/1999 e dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e sono articolate per fasce di utenza: domestica e non domestica (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.). Il piano economico-finanziario è approvato dall’ente gestore dell’ambito territoriale ottimale (EGATO), che per il Comune di Novello è individuato nel consorzio Coabser (
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TA.R.S.U. ). Da questo documento discendono le tariffe del servizio che sono definite dal Comune e approvate dall’ARERA – Autorità nazionale di regolazione energia, ambiente e reti .
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'allineamento tra la banca dati catastale e toponomastica, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della previgente Tassa sulla raccolta rifiuti .